Guida del tirocinio
3.3.4. Corsi facoltativi
La persona che nell’azienda formatrice e nella scuola professionale soddisfa i presupposti ha il diritto di frequentare corsi facoltativi per una mezza giornata alla settimana al massimo e senza deduzione salariale. In caso di disaccordo tra azienda formatrice e persona in formazione decide l'autorità cantonale competente.
art. 22 cpv. 3 LFPr; art. 20 cpv. 1 OFPr