Guida del tirocinio

2.6. Vacanze, congedo e congedo giovanile

I lavoratori, fino ai 20 anni compiuti, hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Le vacanze, il cui scopo è il riposo, devono comprendere almeno due settimane consecutive e non possono essere compensate in denaro.

art. 345a cpv. 3 CO

L'azienda formatrice può stabilire la data delle vacanze considerando i desideri della persona in formazione per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda.

Le vacanze vengono assegnate nei periodi in cui non è prevista formazione scolastica. Se le persone in formazione prendono vacanza al di fuori delle vacanze scolastiche, esse sono comunque tenute a frequentare la scuola professionale. I giorni di scuola valgono come giorni lavorativi. I giorni di scuola durante le vacanze possono essere recuperati, a posteriori, come giorni di vacanza.

Se la persona in formazione è impedita senza sua colpa di lavorare (ad es. per motivi come malattia, infortunio o servizio militare), le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo se l'assenza dal lavoro è di due mesi completi, di due dodicesimi se l'assenza dal lavoro è di tre mesi completi e così via.

Se la persona in formazione è impedita per propria colpa di lavorare, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo per un mese completo di assenza dal lavoro, di due dodicesimi per due mesi di assenza dal lavoro e così via.

art. 329b CO

Per occasioni particolari viene concesso del tempo libero supplementare. Questo vale in caso di matrimonio, decesso di un familiare, trasloco, visita medica o visita da parte di un organo ufficiale. La durata dell'assenza pagata è determinata in base alle condizioni aziendali, locali o professionali (contratto collettivo di lavoro).

Ogni anno, la persona in formazione ha diritto a un congedo giovanile della durata di una settimana per svolgere un'attività giovanile extrascolastica, direttiva, assistenziale o consultiva, nonché per formarsi e perfezionarsi in questo campo. Il congedo deve essere comunicato al formatore in azienda con due mesi di anticipo. Durante il congedo giovanile per il datore di lavoro cade l'obbligo di retribuzione. Le parti contraenti devono accordarsi riguardo al salario durante il congedo o richiedere le indennità per la perdita di guadagno (IPG).

art. 329e CO

INFO


I lavoratori, fino ai 20 anni compiuti, hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza.

In determinati casi le vacanze possono essere ridotte.

Le attività giovanili giustificano il congedo supplementare.